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Regolamento (UE) 1119/2021: la transizione verso la neutralità climatica

Green Deal delle zone rurali: i modelli di programmazione in atto per fronteggiare le emergenze

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UNICAM - Terra. Emergenze e sostenibilità, alla luce dei diritti fondamentali nelle emergenze, è il titolo del seminario che si è svolto presso l’Università degli Studi di Camerino il 5 Aprile 2023 e che ha inaugurato il Corso di Dottorato, Diritto e Storia dell’emergenza, Legal Sciences, curriculum Fundamental Rights. Relatori e temi trattati: il prof. Paolo Bianchi, Ordinario di Diritto Costituzionale, con Miti e leggende del costituzionalismo globale, il prof. Francesco Casale, Associato e Direttore Master in Manager delle Imprese Culturali e Creative, con Diritto commerciale dell’emergenza e principio della sostenibilità, la prof.ssa Carlotta Latini, Ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno e responsabile del corso di dottorato, con Terra nullius. Emergenze coloniali e post-coloniali e diversi modi di possedere, il prof. Luca Petrelli, Ordinario di Diritto Agrario, con Green deal delle zone rurali: i modelli di programmazione in atto per fronteggiare le emergenze e la prof.ssa Sara Spuntarelli, Ordinaria di diritto amministrativo, con Il contenzioso climatico.

 

Green Deal delle zone rurali: Commissione Europea (16 luglio 2019)

(Appunti tratti dalla relazione del prof. Luca Petrelli, Professore di diritto agrario, UNICAM)

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Al centro del dibattito sono gli orientamenti politici della nuova Commissione Europea (16 luglio 2019) che, come evidenziato dal prof. Petrelli, si concentrano su alcune tematiche principali, dove il ruolo fondamentale è assunto dal Green Deal Europeo che, ponendosi nell’alveo degli accordi di Parigi del 2015 e dell’Agenda 2030 dell’ONU, punta al più ambizioso degli obiettivi, quello di far diventare l’Europa il primo continente a impatto climatico 0 entro il 2050.

Sembra un traguardo ambizioso, ma se si considera che della stessa visione erano le politiche per la riduzione dei gas serra, che sono stati ridotti del 24% tra il 1990 e il 2019, registrando comunque una crescita economica 60%, vi sono delle buone ragioni per crederlo raggiungibile. Ecco l’obiettivo di medio termine fissato per il 2030: le emissioni, al netto degli assorbimenti saranno ridotte in tutti i settori dell’economia e a livello dell’Unione, di almeno il 55% dei livelli del 1990. Questo sarà possibile grazie ad una equa transizione ecologica dei sistemi produttivi che punta a fare dell’Europa il leader mondiale dell’Economia circolare, dove la crescita economica sarà dissociata dalle emissioni di gas serra e dalla decarbonizzazione.  

Il punto di partenza è senza dubbio la sigla di un nuovo patto tra la città e la campagna. Del resto è sotto gli occhi di tutti il fallimento “di una prospettiva di sviluppo economico e produttivo deterritorializzato incentrato su una crescita economica illimitata che utilizzi, per la trasformazione della materia, energia tratta da risorse naturali che non sono infinite, e comunque prescindendo dal rispetto delle logiche e delle relazioni complesse e profondamente interconnesse che sono alla base della loro rigenerazione”.


Regolamento (UE) 1119/2021: transizione verso la neutralità climatica 2050

Inoltre, il Regolamento (UE) 1119/2021 rappresenta una prima pietra miliare della transizione verso la neutralità climatica nell’Unione entro il 2050; una transizione che coinvolge tutti i settori dell’economia: dall’energia, all’industria, ai trasporti, al riscaldamento e il raffreddamento, all’edilizia, all’agricoltura, ai rifiuti e all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura. È chiaro, ha sottolineato il prof. Petrelli, che occorre “ripensare i sistemi produttivi per renderli compatibili con le necessità climatiche; la decarbonizzazione dell’energia utilizzabile e la stessa necessità di realizzare una transizione equa probabilmente impongono di superare gli attuali modelli di relazioni urbano-rurali, di fatto incomunicabili, adottando più efficienti modelli di pianificazione e sviluppo bioregionali che applichino più fattive relazioni ed interazioni di un sistema economico circolare pensato come unitario. D’altra parte da sempre l’agricoltura consente di ripulire l’atmosfera attraverso pratiche di stoccaggio del carbonio”.

Con il Green deal delle zone rurali, l’Italia e l’Europa si pongono dinanzi alle emergenze e alla sostenibilità: “plasmare il futuro del mondo rurale in accordo con il Green Deal Europeo”, sostiene il prof. Petrelli, “è sicuramente un’occasione imperdibile per aumentare la prosperità, la connettività, il livello di innovazione, la resilienza, la salubrità di tali zone che offrono ottime opportunità ai settori in crescita, quali la bioeconomia, il turismo rurale, la catena del valore dei prodotti agroalimentari di qualità legati all’origine geografica o a tecniche di produzione particolarmente rispettose dell’ambiente, i servizi ecosistemici”.

Del resto le aree rurali in Italia rappresentano oltre il 90% della superficie territoriale nazionale e contribuiscono alla formazione del valore aggiunto nazionale nella misura del 50% circa. Ad una visione più estesa le zone rurali impegnano l’80% del territorio europeo, dove vive il 30% della popolazione. Sostenere quindi che sarà l’Agricoltura il motore della transizione non è utopia: acqua e aria pulita, stoccaggio del carbonio.  


Stoccaggio del carbonio per ripulire l'atmosfera

Infatti è possibile ripulire l’atmosfera mediante le pratiche di stoccaggio del carbonio, ossia permettere al carbonio organico dei suoli, costituito da residui vegetali e animali decomposti, fermentati e trasformati nel tempo dagli organismi viventi presenti nel terreno, di trattenere la CO2, ossia l’anidride carbonica presente in atmosfera, oltre che a migliorare la qualità e la ricchezza del terreno. Purtroppo dagli anni Sessanta i suoli hanno subito un declino della loro qualità, dovuta alla diffusione della fertilizzazione artificiale mediante concimazione chimica. Un processo che ha intaccato e impoverito il patrimonio organico causando il degrado della stabilità strutturale del suolo, caratterizzato da una forte riduzione di carbonio organico.

Sono pertanto necessari, come puntualizzato dal prof. Petrelli, “più attuali modelli di relazioni urbano – rurali […] modelli di pianificazione e sviluppo bioregionali che applichino più fattive relazioni ed interazioni di un sistema circolare pensato come unitario”.


Visione strategica dell'UE: l'agricoltura volano della transizione (obiettivo 2040)

Nella visione strategica dell’UE, le zone rurali diventeranno il cuore pulsante di sistemi alimentari sani e sostenibili. Il modello di agricoltura in uso nelle campagne rifugge dall’intensificazione e dalla globalizzazione puntando sullo sviluppo di sistemi agroalimentari basati sulla agroecologia, sulla sovranità alimentare (ovvero sul controllo democratico dei sistemi alimentari) e su un approccio circolare alla gestione dei nutrienti e dei materiali.

Gli ecosistemi rurali nel 2040 saranno ripristinati. Terreni agricoli, fiumi e laghi saranno recuperati. Le zone rurali si caratterizzeranno per un ricco patrimonio culturale ed edificato che stimola attività economiche dinamiche e catene del valore legate alla vendita di prodotti di alta qualità legata all’origine geografica ed all’utilizzo di tecniche altamente compatibili con l’ambiente o espressione di tradizioni e cultura.

Se si ripristina la Natura si potrà contenere la crisi climatica e ad usufruirne saranno tutti: “aumento dei posti di lavoro, anche grazie allo sviluppo di servizi ecosistemici, di attività ricreative e turistiche, e apporteranno benefici diretti alla salute di chi vive nelle zone rurali” e tutti, anche coloro che non vivono nelle zone rurali, potranno avere acqua e aria puliti.

“Nelle zone rurali nel 2040, le economie rurali saranno pulite e incentrate sui principi dell’economie circolari: si prevede che la totalità dell’energia utilizzata provenga da fonti rinnovabili”.


Efficaci modelli di governance

Ma ciò sarà possibile se si attueranno efficaci modelli di governance. Per ora “l’UE europea nell’azione di sviluppo rurale ha dimostrato di sapere esercitare nel tempo un ruolo di guida ed indirizzo nella scelta di finalità coerenti con gli obiettivi prefissati a livello internazionale, da perseguire a livello nazionale e locale attraverso la messa a disposizione di coordinati Fondi europei. Tali finalità, in particolare, si concretizzano a livello nazionale, attraverso un’azione di programmazione e implementazione condivisa con tutti i portatori di interesse. Questa operazione verticistica nelle best practices, pratiche migliori poste in essere nei diversi modelli di sviluppo locale viene poi metabolizzata attraverso meccanismi di enforcement, rinforzo, realizzati con tecniche bottom up, dal basso verso l’alto, fortemente partecipate dalla collettività locale, come già espresso dal metodo Leader (la rete europea per lo sviluppo rurale).

L’agricoltura e la silvicultura, afferma il prof. Petrelli, “sono più vulnerabili nei confronti delle avversità atmosferiche di quanto non lo siano le altre attività economiche che si svolgono in contesti urbani periurbani e rurali”. Senza considerare che l’agricoltura è “messa a dura prova dalla volatilità dei prezzi, da calamità naturali, parassiti e malattie, il che fa sì che ogni anno il 20% degli agricoltori perdano più del 30% del reddito rispetto alla media degli ultimi tre anni. D’altra parte gli agricoltori dell’UE sono indiscutibilmente i custodi dell’ambiente naturale, in quanto curano, se ben indirizzati, le risorse del suolo, dell’acqua, dell’aria e della biodiversità sul 48% del territorio dell’UE (i silvicoltori si occupano di un ulteriore 36%) e sono all’origine degli essenziali pozzi di assorbimento del carbonio e dell’approvvigionamento delle risorse rinnovabili per l’industria e l’energia”.  


Prima strategia dell'UE (obiettivo 2030); la biodiversità

Pertanto la prima strategia dell’UE per il 2030 mira a ridurre la perdita di biodiversità nei successivi 10 anni fissando obiettivi di tutela dell’ambiente terrestre e marittimo: il 30% della superficie terrestre dell’UE e il 30% dei suoi mari. Proteggere almeno un terzo delle zone protette comprese le foreste primarie e antiche.


Seconda strategia: regolamentare il settore agroalimentare

La seconda strategia intitolata “dal produttore al consumatore”, intende regolamentare “in chiave olistica” il settore agroalimentare. “La transizione equa verso la sostenibilità del sistema alimentare nelle aree rurali modificherà il tessuto economico ed i modelli di interazioni di molte regioni dell’UE e comporterà miglioramenti quanto a benessere degli animali, uso di pesticidi e protezione dell’ambiente”.

Entro il 2030 si punta alla riduzione del 50% dei pesticidi in agricoltura, del 20% dei fertilizzanti, raggiungere l’obiettivo di almeno il 25% della superfice dell’UE in agricoltura biologica.

 

Di quali risorse economiche può disporre la programmazione? I fondi

Risorse derivanti dalla politica di coesione (2021-2027) tramite i fondi:

FESR (Fondo europeo sviluppo regionale) 226,047 miliardi

FC (Fondo coesione) 48 miliardi

FSE+ (Fondo sociale europeo plus) 99,2 miliardi

Fondo per una transizione giusta 19, 3 miliardi (di cui 10,866 da New generation EU)

Integrazione della politica di coesione (anni 2021 e 2022) dal programma REACT-EU (50,2 miliardi di risorse supplementari per rafforzare l’economia. E l’occupazione nelle regioni maggiormente colpite dalla PANDEMIA COVID 19)

Totale risorse: 391 miliardi di cui 10,0868 da New generation Eu 


Risorse PAC: struttura a 2 pilastri:

1) Pagamenti diretti agli agricoltori e misure di mercato attraverso il FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia): totale 290 miliardi interamente Bilancio UE

2) Sviluppo rurale (FEASR) cofinanziati dagli Stati membri (25, 5 miliardi) di cui 8,07 dal New generation EU

Le cifre Italia: 27,94 miliardi da FEAGA; 9,74 miliardi dal FEARS; 910 milioni da New generation EU (anni 2021-2022)

Circa il 30% di queste risorse progetti a favore di transizione ecologica.

Si resta in attesa degli Atti del Seminario di grande interesse per gli studenti, i ricercatori, gli operatori del settore.

 

 (by Avv. Albert Corradetti)

 

É reato il maltrattamento  degli animali

L’8 febbraio 2022, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di riforma costituzionale che introduce importanti modifiche all’art. 9 come, al terzo comma, il principio della tutela degli animali, dove con riserva di legge,  si afferma che «[…] La legge dello   Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali» attraverso una distribuzione di competenze fra  Regioni e ai Comuni. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/2/2003 traccia le linee guida per orientare nella previsione di regole per la corretta gestione degli animali di affezione.  

Ciò in linea con l’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’UE dove si ribadisce che : «[…] l'Unione e gli Stati Membri tengono pienamente conto in materia di benessere, poiché gli animali sono esseri senzienti», cioè hanno la capacità di provare  sensazioni ed emozioni, sentimenti come la gioia, il piacere, la paura e il dolore. Viene così riconosciuta loro una dignità che va garantita attraverso un sistema efficiente di tutela. (Cass. 14.3,1990).

Una crescente presa di coscienza legislativa che porta a varare la legge 281 del 14 agosto 1991: legge quadro volta a fissare principi e competenze.  In particolare, il legislatore del 2004 statuisce che: lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, il maltrattamento e il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.  

Gli animali d'affezione

Per una definizione di animali di affezione si rinvia all’art. 1 della Convenzione Europea per la Protezione degli animali da compagnia, sottoscritta a Strasburgo il 13.11,1987.  Fra gli animali d’affezione rientrano i cani (Canis familiaris), e gatti ( Felis catus).  

Codice Penale al Titolo IX bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali   

In particolare, a tutela di tutti gli animali vengono introdotte le seguenti disposizioni:  art 544 bis cp: Uccisione di animali cd animalicidio. «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni ». Precedentemente dai   tre a diciotto mesi.     

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale».  

E da sottolineare come il secondo comma dell'articolo in esame punisce, per la prima volta, l'ipotesi del c.d. "reato di doping a danno di animali", con l'intento di reprimere in particolar modo le scommesse clandestine e le competizioni tra animali, disponendo che le stesse pene previste dal primo comma, si applichino "a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi”.

art 544 quater cp: Spettacoli o manifestazioni vietati.

art 544 quinquies cp:  Divieto di combattimento tra animali. Trattasi di condotte libere punibili in forma attiva ed omissiva.

Il reato di uccisione di animale può essere integrato anche da una condotta omissiva. Cass. pen., Sez. III,  n. 2011 sentenza n. 29543 del 22 luglio 2011. Nella specie il soggetto agente, dopo aver accidentalmente ucciso un gatto all'interno della sua proprietà, aveva impedito senza necessità nè giustificazione, alle proprietarie di prestagli le dovute cure. 

Il maltrattamento di animali è dunque il reato complementare a quello dell’uccisione di animali, vale a dire il delitto di maltrattamenti.

L’avvelenamento dell’animale rientra sia nel 544 bis che nel 544 ter.  Il divieto è sancito dall’Ordinanza del Ministero della salute del 10 febbraio 2912 “Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati”

 

Maltrattamenti degli animali: sofferenza fisica e psicologica 

"Gli animali non solo provano affetto, ma desiderano essere amati". (Charles Darwin)

Rientra nel reato di maltrattamenti di animali ogni condotta che provochi non solo una lesione, o una malattia, ma anche una sofferenza psicologica. É di matrice giurisprudenziale l’estensione del reato di maltrattamento anche nei casi in cui l’animale non abbia subito un’aggressione fisica ma di tipo psicologico accertata dalla scienza veterinaria o etologica.

Vi rientrano quindi oltre alle aggressioni fisiche, calci, bastonate e percosse di ogni genere, le sevizie che consistono nel privarlo del cibo, nel farlo vivere in ambienti angusti o sporchi, nel sottoporlo a fatiche che non potrebbe sopportare. La giurisprudenza considerato insopportabile e dunque penalmente rilevante anche il fenomeno della cd zooerastia. (Cass 5979/13) 

Elemento oggettivo. La giurisprudenza ha chiarito che per integrare il reato non occorrono lesioni necessariamente fisiche, ma è sufficiente la sofferenza degli animali, poiché la norma mira a tutelarli quali esseri viventi in grado di percepire dolore, anche nel caso di lesioni di tipo ambientale e comportamentale (Cass. n. 46291/2003; Trib. Pen. Torino 25.10.2006).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il delitto di cui all'art. 544-ter c.p. si configura "come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, senza necessità" (Cass. n. 24734/2010).

E non è necessaria l'azione materiale di cagionare lesione ad un animale, ma è sufficiente lasciarlo soffrire attraverso condotte omissive consapevoli di tali inflizioni (Cass. n. 46291/2003).

Per integrare il reato di maltrattamento è, inoltre, sufficiente anche il dolo generico ricavabile dal secondo requisito soggettivo, ovvero la mancanza di necessità, la spinta di motivazioni futili o abbiette (Cass. n. 9668/1999; Cass. n. 601/1996).

Per cui, ai fini del reato di cui all'art. 544-ter c.p. può bastare la coscienza e la volontà di causare sofferenze agli animali e l'accettazione di esse (Trib. Pen. Torino 25.10.2006).  

 

L’abbandono del cane da contravvenzione a reato

il reato ex art. 544-ter c.p. si occupa dello stesso delitto “abbandono del cane” disciplinato precedentemente dall'art. 727 c.p.nei termini: «Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro», uscendo però dall'ambito della mera contravvenzione per assurgere a vero e proprio reato: un riconoscimento più accentuato della soggettività dell'animale e della necessità della sua tutela, in armonia con la ratio della legislazione del 2004 e di quella successiva.

 

L’uccisione e il maltrattamento di animali sono puniti con la reclusione (c.p.p.)

L’arresto in flagranza di reato

Se il colpevole è colto nell’atto di compiere il delitto oppure subito dopo, è la pena prevista in quella circostanza sono la reclusione da quattro mesi a due anni e multa da tremila a quindicimila euro, anche al fine dell’esercizio di scommesse clandestine (Art. 544-quater c.p.), le forze dell’ordine di prelevare coattivamente l’autore del fatto e di metterlo in carcere, lasciandolo allo stesso tempo a disposizione del pubblico ministero in attesa della successiva convalida dell’arresto davanti al giudice.

L’arresto in flagranza facoltativo

Se l’azione delittuosa presuppone la reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 381 c.p.p), sono le autorità che hanno il compito di valutare la gravita del fatto al fine di procedere all’arresto.

Quando chi uccide un animale non viene arrestato?

Una persona che uccide un animale non viene arrestata perché in quella circostanza il delitto di uccisione di animali viene punito con la pena massima di due anni, molto inferiore ai cinque anni, di pena minima, stabiliti dalla legge perché si possa procedere all’arresto obbligatorio in flagranza, e inferiore anche ai tre anni di pena massima prevista per l’arresto facoltativo.
 

Il dovere di denuncia: un dovere morale

Contro chi commette simili reati, si deve subito sporgere denuncia alle autorità, che, da parte loro, procederanno con le indagini rinviando a giudizio l’autore dell’uccisione o del maltrattamento di animali. Oltre che alle note forze di polizia, alle guardie zoofile, riconosciute agenti di polizia giudiziaria dalla legge n. 189 del 2004. È sufficiente la prima denuncia perché le autorità si muovano autonomamente. Se non si conosce l'identità dei malintenzionati si può sporgere denuncia contro ignoti. 

Conclusione

La fonte principale per la tutela degli animali a livello europeo è la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia richiamata sopra. Preme evidenziare per una futura trattazione  Il secondo capitolo, dedicato ai “Principi per il mantenimento degli animali di compagnia”,  intitolato “Mantenimento” dove  si prevede che “Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere”, e che “Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza e in particolare: a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza; b) procurargli adeguate possibilità di esercizio; c) prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga” .


by Albert Corradetti, avvocato penalista

www.avvocatoalbertcorradetti.it




 

L'avvocato della gente 


competenza, empatia, linguaggio comprensibile

Per essere  avvocato della gente  occorre associare alla conoscenza del Diritto altre qualità, come saper riconoscere il problema, saper entrare in empatia e, soprattutto, saper comunicare utilizzando un linguaggio comprensibili anche ai non addetti ai lavori.
Tornando al "problema", questo per quanto complesso sia, è spesso costituito da molti elementi più semplici in relazione fra loro. Va pertanto scomposto in tutti i suoi aspetti; poi vanno cercate le possibili soluzioni, e per ciascuna di esse vanno valutate le conseguenze positive e negative sulla base di esperienze personali ma anche confrontandosi con esperti di altre discipline che riescono a osservare da angolazioni diverse.
Il sapere entrare dentro il problema e il saper cogliere il carattere della persona che si ha dinanzi, la sua personalità; il saper potenziare volontà e impegno nella ricerca delle migliori soluzioni, accresce la consapevolezza di fare la cosa giusta in una professione che è un nobile servizio non solo al cliente ma all'intera Comunità. 

by Avvocato Albert Corradetti
Norma anti rave party. Art.434 bis c.p.

  1. Norma anti rave party: profili di una possibile illegittimità costituzionale?

    ART. 434 BIS CODICE PENALE - OCCUPAZIONI ABUSIVE E ORGANIZZAZIONI DI RADUNI ILLEGALI 

    "Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena di reclusione da tre  sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita". Gazzetta Ufficiale E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate per commettere il reato.

    In cosa consiste il reato?
    Invasione arbitraria di terreni o edifici, pubblici o privati, per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta.

    Alcuni quesiti che si pongono

    a.
    L'art, 17 Cost prevede che i cittadini possano riunirsi pacificamente e senz'armi.  Non sarà necessario dare preavviso all'autorità quando questi si riuniranno in luogo aperto al pubblico (si presuppone che a monte gli organizzatori abbiano espletato tutte le misure necessarie, e i partecipanti sono stati invitati).  Quando invece ciò avvenga in luogo pubblico è necessaria l'autorizzazione dell'autorità preposta la quale potrà negare la riunione in caso di comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica. Quando viene tutelato anche un bene pubblico o privato come la proprietà. 


ART. 434 BIS CODICE PENALE - OCCUPAZIONI ABUSIVE E ORGANIZZAZIONI DI RADUNI ILLEGALI 

"Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena di reclusione da tre  sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita". Gazzetta Ufficiale E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate per commettere il reato.

In cosa consiste il reato?
Invasione arbitraria di terreni o edifici, pubblici o privati, per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta.

Alcuni quesiti che si pongono

a.
L'art, 17 Cost prevede che i cittadini possano riunirsi pacificamente e senz'armi.  Non sarà necessario dare preavviso all'autorità quando questi si riuniranno in luogo aperto al pubblico (si presuppone che a monte gli organizzatori abbiano espletato tutte le misure necessarie, e i partecipanti sono stati invitati).  Quando invece ciò avvenga in luogo pubblico è necessaria l'autorizzazione dell'autorità preposta la quale potrà negare la riunione in caso di comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica. Quando viene tutelato anche un bene pubblico o privato come la proprietà. 

by Avvocato Albert Corradetti

La difesa diritto inviolabile e gratuito patrocinio



L'assistenza gratuita dell'avvocato è prevista per i processi civili, penali, tributari e amministrativi a chi non gode di un determinato reddito e si trovi, quindi in una situazione economica precaria. Il legale sarà compensato direttamente dallo Stato.


"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari". (Art. 24 Cost. Italiana).

Così ai cittadini vengono garantiti: l’inviolabilità del diritto alla difesa,  il diritto di farsi assistere da un avvocato, diritto di effettiva partecipazione al dibattimento in tribunale, diritto a conoscere la documentazione su cui si basa il processo; il diritto alla difesa gratuita per coloro che non sono in grado di sostenere le spese del processo; il diritto al risarcimento in caso di errore giudiziario cioè il diritto alla riparazione per una detenzione ingiustamente patita a causa di un erroneo ordine di esecuzione, oppure per un periodo di custodia cautelare conseguente un fatto dal quale si è stati prosciolti.

Seppure la Costituzione italiana sia entrata in vigore il 1 gennaio 1948, questo articolo della Costituzione è stato a lungo disatteso tanto che l’Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo per le gravi carenze del sistema di assistenza giudiziaria ai non abbienti ed è solamente all’inizio degli anni Duemila che è stato generalizzato il sistema del patrocinio a spese dello Stato.

Attraverso il gratuito patrocinio l’onorario dell’avvocato necessario per farsi assistere in un processo viene pagato dallo Stato, assicurando, così, il diritto di difesa anche a coloro che versano in condizioni economiche disagiate.

Quando una persona ha diritto al gratuito patrocinio?
Attualmente quando il suo reddito imponibile ai fini dell’imposta generale sul reddito non è superiore ad 11.369,24 euro. Attenzione: se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia, compreso chi ne fa richiesta, mentre si tiene conto del solo reddito personale quando sono in contestazione diritti della personalità (come nel caso della separazione personale).In ambito penale, il limite di reddito è elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.

Quando è assicurato il gratuito patrocinio?

Il gratuito patrocinio è assicurato nel processo penale, nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione (nullità di matrimonio con sentenza della Sacra Rota, separazione o divorzio, pensione e indennità di fine rapporto lavorativo).

Il gratuito patrocinio opera anche nel caso di mediazione: il cittadino che la richiede o che vi aderisce, depositando istanza di ammissione al gratuito patrocinio non dovrà corrispondere alcuna indennità all’Organismo di Conciliazione. In sede di mediazione, il gratuito patrocinio copre anche gli onorari dell’avvocato.

Con l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la parte può nominare un avvocato a propria difesa, da essa stessa scelto tra gli iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine; la parte inoltre è esente dal pagamento di alcune spese mentre altre vengono anticipate da parte dello Stato, con modalità differenti di determinazione dell’onorario del difensore

Come fare richiesta per il gratuito patrocinio?

In ambito civile occorre presentare  istanza di ammissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvoc

Rinunce in ambito di gratuito patrocinio

L’avvocato può sempre rinunciare al proprio mandato conferito con il gratuito patrocinio anche in corso di causa attraverso una raccomandata a/r sia al cliente che, per conoscenza, al Consiglio dell’Ordine.

Il cliente beneficiario del gratuito patrocinio può revocare il mandato all’avvocato e chiedere un altro avvocato recandosi allo sportello del Consiglio dell’Ordine,

Nel caso si superi il limite reddituale nel corso del giudizio, il beneficio del gratuito patrocinio viene revocato. 

Per informazioni: [+39] 3332011719 - albertcorr@libero.it


by Avvocato Albert Corradetti 

Abilitato al gratuito patrocinio