L’8 febbraio 2022, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di riforma costituzionale che introduce importanti modifiche all’art. 9 come, al terzo comma, il principio della tutela degli animali, dove con riserva di legge,  si afferma che «[…] La legge dello   Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali» attraverso una distribuzione di competenze fra  Regioni e ai Comuni. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/2/2003 traccia le linee guida per orientare nella previsione di regole per la corretta gestione degli animali di affezione.  

Ciò in linea con l’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’UE dove si ribadisce che : «[…] l'Unione e gli Stati Membri tengono pienamente conto in materia di benessere, poiché gli animali sono esseri senzienti», cioè hanno la capacità di provare  sensazioni ed emozioni, sentimenti come la gioia, il piacere, la paura e il dolore. Viene così riconosciuta loro una dignità che va garantita attraverso un sistema efficiente di tutela. (Cass. 14.3,1990).

Una crescente presa di coscienza legislativa che porta a varare la legge 281 del 14 agosto 1991: legge quadro volta a fissare principi e competenze.  In particolare, il legislatore del 2004 statuisce che: lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, il maltrattamento e il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.  

Gli animali d'affezione

Per una definizione di animali di affezione si rinvia all’art. 1 della Convenzione Europea per la Protezione degli animali da compagnia, sottoscritta a Strasburgo il 13.11,1987.  Fra gli animali d’affezione rientrano i cani (Canis familiaris), e gatti ( Felis catus).  

Codice Penale al Titolo IX bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali   

In particolare, a tutela di tutti gli animali vengono introdotte le seguenti disposizioni:  art 544 bis cp: Uccisione di animali cd animalicidio. «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni ». Precedentemente dai   tre a diciotto mesi.     

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale».  

E da sottolineare come il secondo comma dell'articolo in esame punisce, per la prima volta, l'ipotesi del c.d. "reato di doping a danno di animali", con l'intento di reprimere in particolar modo le scommesse clandestine e le competizioni tra animali, disponendo che le stesse pene previste dal primo comma, si applichino "a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi”.

art 544 quater cp: Spettacoli o manifestazioni vietati.

art 544 quinquies cp:  Divieto di combattimento tra animali. Trattasi di condotte libere punibili in forma attiva ed omissiva.

Il reato di uccisione di animale può essere integrato anche da una condotta omissiva. Cass. pen., Sez. III,  n. 2011 sentenza n. 29543 del 22 luglio 2011. Nella specie il soggetto agente, dopo aver accidentalmente ucciso un gatto all'interno della sua proprietà, aveva impedito senza necessità nè giustificazione, alle proprietarie di prestagli le dovute cure. 

Il maltrattamento di animali è dunque il reato complementare a quello dell’uccisione di animali, vale a dire il delitto di maltrattamenti.

L’avvelenamento dell’animale rientra sia nel 544 bis che nel 544 ter.  Il divieto è sancito dall’Ordinanza del Ministero della salute del 10 febbraio 2912 “Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati”

 

Maltrattamenti degli animali: sofferenza fisica e psicologica 

"Gli animali non solo provano affetto, ma desiderano essere amati". (Charles Darwin)

Rientra nel reato di maltrattamenti di animali ogni condotta che provochi non solo una lesione, o una malattia, ma anche una sofferenza psicologica. É di matrice giurisprudenziale l’estensione del reato di maltrattamento anche nei casi in cui l’animale non abbia subito un’aggressione fisica ma di tipo psicologico accertata dalla scienza veterinaria o etologica.

Vi rientrano quindi oltre alle aggressioni fisiche, calci, bastonate e percosse di ogni genere, le sevizie che consistono nel privarlo del cibo, nel farlo vivere in ambienti angusti o sporchi, nel sottoporlo a fatiche che non potrebbe sopportare. La giurisprudenza considerato insopportabile e dunque penalmente rilevante anche il fenomeno della cd zooerastia. (Cass 5979/13) 

Elemento oggettivo. La giurisprudenza ha chiarito che per integrare il reato non occorrono lesioni necessariamente fisiche, ma è sufficiente la sofferenza degli animali, poiché la norma mira a tutelarli quali esseri viventi in grado di percepire dolore, anche nel caso di lesioni di tipo ambientale e comportamentale (Cass. n. 46291/2003; Trib. Pen. Torino 25.10.2006).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il delitto di cui all'art. 544-ter c.p. si configura "come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, senza necessità" (Cass. n. 24734/2010).

E non è necessaria l'azione materiale di cagionare lesione ad un animale, ma è sufficiente lasciarlo soffrire attraverso condotte omissive consapevoli di tali inflizioni (Cass. n. 46291/2003).

Per integrare il reato di maltrattamento è, inoltre, sufficiente anche il dolo generico ricavabile dal secondo requisito soggettivo, ovvero la mancanza di necessità, la spinta di motivazioni futili o abbiette (Cass. n. 9668/1999; Cass. n. 601/1996).

Per cui, ai fini del reato di cui all'art. 544-ter c.p. può bastare la coscienza e la volontà di causare sofferenze agli animali e l'accettazione di esse (Trib. Pen. Torino 25.10.2006).  

 

L’abbandono del cane da contravvenzione a reato

il reato ex art. 544-ter c.p. si occupa dello stesso delitto “abbandono del cane” disciplinato precedentemente dall'art. 727 c.p.nei termini: «Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro», uscendo però dall'ambito della mera contravvenzione per assurgere a vero e proprio reato: un riconoscimento più accentuato della soggettività dell'animale e della necessità della sua tutela, in armonia con la ratio della legislazione del 2004 e di quella successiva.

 

L’uccisione e il maltrattamento di animali sono puniti con la reclusione (c.p.p.)

L’arresto in flagranza di reato

Se il colpevole è colto nell’atto di compiere il delitto oppure subito dopo, è la pena prevista in quella circostanza sono la reclusione da quattro mesi a due anni e multa da tremila a quindicimila euro, anche al fine dell’esercizio di scommesse clandestine (Art. 544-quater c.p.), le forze dell’ordine di prelevare coattivamente l’autore del fatto e di metterlo in carcere, lasciandolo allo stesso tempo a disposizione del pubblico ministero in attesa della successiva convalida dell’arresto davanti al giudice.

L’arresto in flagranza facoltativo

Se l’azione delittuosa presuppone la reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 381 c.p.p), sono le autorità che hanno il compito di valutare la gravita del fatto al fine di procedere all’arresto.

Quando chi uccide un animale non viene arrestato?

Una persona che uccide un animale non viene arrestata perché in quella circostanza il delitto di uccisione di animali viene punito con la pena massima di due anni, molto inferiore ai cinque anni, di pena minima, stabiliti dalla legge perché si possa procedere all’arresto obbligatorio in flagranza, e inferiore anche ai tre anni di pena massima prevista per l’arresto facoltativo.
 

Il dovere di denuncia: un dovere morale

Contro chi commette simili reati, si deve subito sporgere denuncia alle autorità, che, da parte loro, procederanno con le indagini rinviando a giudizio l’autore dell’uccisione o del maltrattamento di animali. Oltre che alle note forze di polizia, alle guardie zoofile, riconosciute agenti di polizia giudiziaria dalla legge n. 189 del 2004. È sufficiente la prima denuncia perché le autorità si muovano autonomamente. Se non si conosce l'identità dei malintenzionati si può sporgere denuncia contro ignoti. 

Conclusione

La fonte principale per la tutela degli animali a livello europeo è la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia richiamata sopra. Preme evidenziare per una futura trattazione  Il secondo capitolo, dedicato ai “Principi per il mantenimento degli animali di compagnia”,  intitolato “Mantenimento” dove  si prevede che “Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere”, e che “Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza e in particolare: a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza; b) procurargli adeguate possibilità di esercizio; c) prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga” .


by Albert Corradetti, avvocato penalista

www.avvocatoalbertcorradetti.it